Art. 8
Monitoraggio e relazioni
In vigore dal 26 ott 2016
Monitoraggio e relazioni
1. Gli Stati membri esercitano un monitoraggio periodico sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all', secondo la metodologia di monitoraggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire una metodologia di monitoraggio della conformità dei siti web e delle applicazioni mobili alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'. La metodologia è trasparente, trasferibile, confrontabile, riproducibile e di facile utilizzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. Entro il 23 dicembre 2018, la Commissione adotta tale primo atto di esecuzione.
3. La metodologia di monitoraggio di cui al paragrafo 2 può tener conto di analisi di esperti e comprende:
a)
la periodicità del monitoraggio e del campionamento dei siti web e delle applicazioni mobili soggetti a monitoraggio;
b)
a livello dei siti web, il campionamento delle pagine web e dei loro contenuti;
c)
a livello delle applicazioni mobili, i contenuti da verificare, tenendo conto del momento in cui l'applicazione è stata inizialmente distribuita e in cui le funzionalità sono state successivamente aggiornate;
d)
la descrizione del modo in cui deve essere sufficientemente dimostrata la conformità o non conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all', facendo direttamente riferimento, ove applicabile, alle descrizioni pertinenti contenute nella norma armonizzata o, in assenza di questa, nelle specifiche tecniche di cui all', paragrafo 2, o nella norma europea di cui all', paragrafo 3;
e)
qualora siano individuate mancanze, un meccanismo per fornire dati e informazioni sulla conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all' in un formato che possa essere usato dagli enti pubblici per porre rimedio alle mancanze; e
f)
disposizioni adeguate, che includano, se del caso, esempi e orientamenti, per verifiche automatiche, manuali e di utilizzabilità, in combinazione con le impostazioni di campionamento, in modo compatibile con la periodicità del monitoraggio e delle relazioni.
4. Entro il 23 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sugli esiti del monitoraggio, includendo i dati misurati. Tale relazione è redatta in base alle disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo. La relazione contiene anche informazioni sul ricorso alla procedura di attuazione di cui all'.
5. In relazione alle misure adottate ai sensi dell', la prima relazione riguarda anche:
a)
una descrizione dei meccanismi istituiti dagli Stati membri per la consultazione delle parti interessate riguardo all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili;
b)
le procedure volte a rendere pubblici gli eventuali sviluppi della politica in materia di accessibilità in relazione ai siti web e alle applicazioni mobili;
c)
le esperienze e le conclusioni tratte dall'attuazione delle norme sulla messa in conformità delle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'; e
d)
informazioni sulle attività di formazione e di sensibilizzazione.
In caso di modifiche significative agli elementi di cui al primo comma, gli Stati membri includono nelle successive relazioni informazioni relative a tali modifiche.
6. Il contenuto di tutte le relazioni, che non necessita l'inclusione dell'elenco dei siti web, delle applicazioni mobili o degli enti pubblici, è reso pubblico in un formato accessibile. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. Entro il 23 dicembre 2018, la Commissione adotta tale primo atto di esecuzione.
7. Entro il 23 settembre 2018, gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo designato per l'esecuzione delle funzioni di monitoraggio e di relazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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