Art. 2
Ambito d'applicazione
In vigore dal 26 ott 2016
Ambito d'applicazione
1. La presente direttiva si applica agli indagati e agli imputati in procedimenti penali che hanno il diritto di avvalersi di un difensore in virtù della direttiva 2013/48/UE e che sono:
a)
privati della libertà personale;
b)
tenuti ad essere assistiti da un difensore conformemente al diritto dell'Unione o nazionale; ovvero
c)
tenuti a partecipare, o aventi facoltà di partecipare, a un atto investigativo o di raccolta delle prove, compresi come minimo i seguenti:
i)
ricognizioni di persone;
ii)
confronti;
iii)
ricostruzioni della scena di un crimine.
2. La presente direttiva si applica altresì, in seguito ad arresto nello Stato membro di esecuzione, alle persone ricercate che hanno il diritto di avvalersi di un difensore in virtù della direttiva 2013/48/UE.
3. La presente direttiva si applica altresì, alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, alle persone che non erano inizialmente indagate o imputate, ma che ne assumono la qualità nel corso di un interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità di contrasto.
4. Fatto salvo il diritto a un equo processo, in relazione a reati minori:
a)
laddove il diritto di uno Stato membro preveda l'irrogazione di una sanzione da parte di un'autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e l'irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione o ad essa deferita; ovvero
b)
laddove la privazione della libertà personale non possa essere imposta come sanzione,
la presente direttiva si applica unicamente ai procedimenti dinanzi a un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale.
In ogni caso, la presente direttiva si applica quando è adottata una decisione in merito alla detenzione e, durante la detenzione, in qualsiasi fase del procedimento sino alla conclusione del procedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2016:1919:oj#art-2