Art. 9 · Certificati provvisori dell'Unione per la navigazione interna

Art. 9

Certificati provvisori dell'Unione per la navigazione interna

In vigore dal 14 set 2016
Certificati provvisori dell'Unione per la navigazione interna 1.   Le autorità competenti degli Stati membri possono rilasciare un certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna: a) alle unità navali che, con il permesso dell'autorità competente, si rechino in un determinato luogo al fine di ottenere un certificato dell'Unione per la navigazione interna; b) alle unità navali il cui certificato dell'Unione per la navigazione interna è stato smarrito, danneggiato o temporaneamente revocato ai sensi degli o degli allegati II e V; c) alle unità navali il cui certificato dell'Unione per la navigazione interna sia in fase di elaborazione a seguito di ispezione con esito positivo; d) alle unità navali che non abbiano soddisfatto tutte le condizioni per ottenere un certificato dell'Unione per la navigazione interna conformemente agli allegati II e V; e) alle unità navali che abbiano subito danni tali da non renderle più conformi al certificato dell'Unione per la navigazione interna; f) agli impianti galleggianti o all'oggetto galleggiante qualora le autorità competenti in materia di trasporti speciali, in base alle disposizioni di polizia della navigazione degli Stati membri, subordinino l'autorizzazione ad effettuare un trasporto speciale all'ottenimento di tale certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna; g) alle unità navali che beneficiano di una deroga agli allegati II e V, conformemente agli della presente direttiva, in attesa dell'adozione dei pertinenti atti di esecuzione. 2.   Il certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna deve essere rilasciato solo qualora l'idoneità a navigare dell'unità navale, dell'impianto galleggiante o dell'oggetto galleggiante speciale appaia sufficientemente garantita. Per il certificato provvisorio si adotta il modello di cui all'allegato II. 3.   Il certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna comprende le condizioni ritenute necessarie dall'autorità competente ed è valido: a) nei casi previsti al paragrafo 1, lettere a), d), e) ed f), del presente articolo, per un solo viaggio specifico da compiere entro un termine congruo, non superiore a un mese; b) nei casi previsti al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, per una durata appropriata; c) nei casi previsti al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo, per sei mesi. Il certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna può essere prorogato per periodi di sei mesi fintanto che il relativo atto d'esecuzione non sia stato adottato.
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