Art. 3
Definizioni
In vigore dal 14 set 2016
Definizioni
Ai fini della presente direttiva s'intende per:
a) «unità navale»: qualsiasi nave o galleggiante speciale;
b) «nave»: qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima;
c) «nave adibita alla navigazione interna»: qualsiasi nave destinata esclusivamente o essenzialmente alla navigazione sulle vie navigabili interne;
d) «rimorchiatore»: una nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio;
e) «spintore»: una nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio;
f) «nave da passeggeri»: una nave per escursioni giornaliere o nave cabinata costruita ed attrezzata per trasportare più di dodici passeggeri;
g) «galleggiante speciale»: un'unità galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori, ad esempio gru, attrezzature per il dragaggio, battipali, elevatori;
h) «impianto galleggiante»: qualsiasi unità galleggiante che di norma non è destinata ad essere spostata, ad esempio stabilimenti balneari, darsene, moli, rimesse per imbarcazioni;
i) «oggetto galleggiante»: qualsiasi zattera o altra costruzione, struttura assemblata o oggetto idoneo a navigare, che non siano una nave, un galleggiante speciale o un impianto galleggiante;
j) «unità navale da diporto»: una nave diversa da una nave da passeggeri, destinata allo sport o allo svago;
k) «unità veloce»: qualsiasi unità navale motorizzata in grado di raggiungere velocità superiori a 40 km/h rispetto all'acqua;
l) «volume d'immersione»: il volume immerso della nave in metri cubi;
m) «lunghezza (L)»: la lunghezza massima dello scafo in metri, esclusi il timone e il bompresso;
n) «larghezza (B)»: la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi, e simili);
o) «immersione (T)»: la distanza verticale in metri fra il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;
p) «vie navigabili interne collegate»: le vie navigabili di uno Stato membro collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro tramite vie navigabili interne che possono essere navigate conformemente al diritto nazionale o internazionale da unità navali rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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