Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 14 set 2016
Definizioni Ai fini della presente direttiva s'intende per: a)   «unità navale»: qualsiasi nave o galleggiante speciale; b)   «nave»: qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima; c)   «nave adibita alla navigazione interna»: qualsiasi nave destinata esclusivamente o essenzialmente alla navigazione sulle vie navigabili interne; d)   «rimorchiatore»: una nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio; e)   «spintore»: una nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio; f)   «nave da passeggeri»: una nave per escursioni giornaliere o nave cabinata costruita ed attrezzata per trasportare più di dodici passeggeri; g)   «galleggiante speciale»: un'unità galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori, ad esempio gru, attrezzature per il dragaggio, battipali, elevatori; h)   «impianto galleggiante»: qualsiasi unità galleggiante che di norma non è destinata ad essere spostata, ad esempio stabilimenti balneari, darsene, moli, rimesse per imbarcazioni; i)   «oggetto galleggiante»: qualsiasi zattera o altra costruzione, struttura assemblata o oggetto idoneo a navigare, che non siano una nave, un galleggiante speciale o un impianto galleggiante; j)   «unità navale da diporto»: una nave diversa da una nave da passeggeri, destinata allo sport o allo svago; k)   «unità veloce»: qualsiasi unità navale motorizzata in grado di raggiungere velocità superiori a 40 km/h rispetto all'acqua; l)   «volume d'immersione»: il volume immerso della nave in metri cubi; m)   «lunghezza (L)»: la lunghezza massima dello scafo in metri, esclusi il timone e il bompresso; n)   «larghezza (B)»: la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi, e simili); o)   «immersione (T)»: la distanza verticale in metri fra il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione; p)   «vie navigabili interne collegate»: le vie navigabili di uno Stato membro collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro tramite vie navigabili interne che possono essere navigate conformemente al diritto nazionale o internazionale da unità navali rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
Storico versioni

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