Art. 26 · Difficoltà

Art. 26

Difficoltà

In vigore dal 14 set 2016
Difficoltà 1.   A seguito della scadenza delle disposizioni transitorie per i requisiti tecnici stabiliti nell'allegato II, la Commissione può adottare atti di esecuzione per consentire deroghe ai requisiti tecnici stabiliti in tale allegato che erano soggetti a dette disposizioni transitorie, qualora tali requisiti siano tecnicamente difficili da applicare o la loro applicazione possa comportare costi sproporzionati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro specificano le deroghe applicabili di cui al paragrafo 1 nel certificato dell'Unione per la navigazione interna.
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