Art. 25 · Uso delle nuove tecnologie e deroghe per unità navali specifiche

Art. 25

Uso delle nuove tecnologie e deroghe per unità navali specifiche

In vigore dal 14 set 2016
Uso delle nuove tecnologie e deroghe per unità navali specifiche 1.   Al fine di incoraggiare l'innovazione e l'uso delle nuove tecnologie nella navigazione interna, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per consentire deroghe o il riconoscimento dell'equivalenza di specifiche tecniche di un'unità navale specifica relativamente: a) al rilascio di un certificato dell'Unione per la navigazione interna che riconosce l'uso, o la presenza, a bordo di un'unità navale di altri materiali, impianti o attrezzature, o l'adozione di allestimenti o accorgimenti costruttivi diversi da quelli di cui agli allegati II e V, a condizione che sia garantito un livello di sicurezza equivalente; b) al rilascio, per un periodo limitato, di un certificato dell'Unione per la navigazione interna per scopi sperimentali comprendente nuove specifiche tecniche in deroga ai requisiti degli allegati II e V, a condizione che sia assicurato un livello di sicurezza equivalente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro specificano le deroghe e i riconoscimenti di equivalenza applicabili di cui al paragrafo 1 nel certificato dell'Unione per la navigazione interna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:1629:oj#art-25