Art. 23 · Requisiti tecnici modificati per determinate zone

Art. 23

Requisiti tecnici modificati per determinate zone

In vigore dal 14 set 2016
Requisiti tecnici modificati per determinate zone 1.   Gli Stati membri, laddove opportuno, fatte salve le disposizioni della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, possono adottare requisiti tecnici supplementari a quelli di cui agli allegati II e V per le unità navali che navigano sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 situate nel loro territorio. Tali requisiti supplementari riguardano esclusivamente gli elementi elencati nell'allegato III. 2.   In relazione alle navi passeggeri che navigano sulle vie navigabili interne della zona 3 non collegate, ciascuno Stato membro può mantenere requisiti tecnici supplementari a quelli di cui agli allegati II e V. Tali requisiti supplementari riguardano solo gli elementi di cui all'allegato III. 3.   Qualora l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'allegato II comporti una riduzione delle norme di sicurezza nazionali vigenti, uno Stato membro può non applicare tali disposizioni transitorie alle navi passeggeri che navigano sulle sue vie navigabili interne non collegate. In tali circostanze, lo Stato membro interessato può esigere che, a decorrere dal 30 dicembre 2008, tali navi passeggeri, che navigano sulle sue vie navigabili interne non collegate, soddisfino pienamente i requisiti tecnici di cui agli allegati II e V. 4.   Gli Stati membri possono ammettere un'applicazione parziale dei requisiti tecnici o fissare requisiti tecnici meno rigorosi di quelli di cui agli allegati II e V per le unità navali che navigano esclusivamente sulle vie navigabili delle zone 3 e 4 situate nel loro territorio. L'applicazione parziale o meno rigorosa dei requisiti tecnici riguarda esclusivamente gli elementi di cui all'allegato IV. 5.   Qualora applichi i paragrafi 1, 2, 3 o 4, uno Stato membro lo notifica alla Commissione almeno sei mesi prima della data di applicazione prevista. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Nel caso dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per approvare i requisiti tecnici supplementari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. 6.   La conformità ai requisiti tecnici modificati conformemente ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, è specificata nel certificato dell'Unione per la navigazione interna oppure nel certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna.
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