Art. 22
Controllo di conformità
In vigore dal 14 set 2016
Controllo di conformità
1. Gli Stati membri provvedono affinché le relative autorità competenti possano verificare in qualsiasi momento se un'unità navale è munita di un certificato in corso di validità conformemente all' e se è conforme ai requisiti di rilascio di tale certificato.
In caso di mancata conformità ai requisiti, le autorità competenti adottano misure appropriate in conformità ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. Richiedono inoltre che il proprietario dell'unità navale o il suo rappresentante adotti tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine stabilito dalle autorità competenti.
L'autorità competente che ha rilasciato il certificato presente a bordo dell'unità navale è informata di tali casi di mancata conformità entro sette giorni dal controllo.
2. Nel caso non sia presente a bordo un certificato in corso di validità, all'unità navale può essere impedito di proseguire il viaggio.
3. Se, durante il controllo, constatano che l'unità navale rappresenta un pericolo palese per le persone a bordo, l'ambiente o la sicurezza della navigazione, le autorità competenti possono vietare all'unità navale di proseguire il viaggio finché non siano state adottate le misure necessarie per porre rimedio alla situazione.
Le autorità competenti possono inoltre imporre l'adozione di misure proporzionate che permettano all'unità navale, se del caso una volta portato a termine il trasporto, di raggiungere senza rischi un determinato luogo ove saranno effettuate ispezioni o riparazioni.
4. Lo Stato membro che impedisce a un'unità navale di proseguire il viaggio, o che notifica al proprietario dell'unità navale o al suo rappresentante la sua intenzione di intervenire in tal senso se non è posto rimedio alle mancanze riscontrate, informa entro sette giorni l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato dell'unità navale in merito alla decisione adottata o che intende adottare.
5. Tutte le decisioni che, in applicazione della presente direttiva, hanno per effetto di impedire a un'unità navale di proseguire il viaggio indicano nei dettagli i motivi su cui si fondano. Tali decisioni sono immediatamente notificate alla parte interessata, che è nel contempo informata delle possibilità di ricorso previste dalla legislazione vigente nello Stato membro interessato e dei relativi termini di presentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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