Art. 21 · Riconoscimento delle società di classificazione

Art. 21

Riconoscimento delle società di classificazione

In vigore dal 14 set 2016
Riconoscimento delle società di classificazione 1.   La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di riconoscere una società di classificazione che soddisfa i criteri di cui all'allegato VI, o di revocare il riconoscimento, in conformità della procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. 2.   La domanda di riconoscimento è presentata alla Commissione dallo Stato membro nel quale è stabilita la sede principale della società di classificazione o una sua filiale autorizzata a certificare che l'unità navale soddisfa i requisiti di cui agli allegati II e V conformemente alla presente direttiva. La domanda è corredata di tutte le informazioni e la documentazione necessarie a verificare l'osservanza dei criteri fissati per il riconoscimento. 3.   Ogni Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di revoca del riconoscimento se ritiene che una società di classificazione non soddisfi più i criteri di cui all'allegato VI. La richiesta di revoca deve essere corredata di prove documentali. 4.   Le società di classificazione che entro il 6 ottobre 2016 sono state riconosciute in conformità della direttiva 2006/87/CE rimangono tali. 5.   La Commissione pubblica, per la prima volta entro il 7 ottobre 2017 e aggiorna in un idoneo sito web l'elenco delle società di classificazione riconosciute conformemente alle disposizioni del presente articolo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi modifica relativa ai nomi o agli indirizzi delle società di classificazione per le quali abbiano richiesto il riconoscimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:1629:oj#art-21