Art. 20
Conduzione delle ispezioni tecniche
In vigore dal 14 set 2016
Conduzione delle ispezioni tecniche
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti di cui al paragrafo 3 effettuino le ispezioni iniziali, periodiche, speciali e volontarie a cui la presente direttiva fa riferimento.
2. Tali autorità competenti possono esentare, totalmente o parzialmente, le unità navali dall'ispezione tecnica se da un attestato valido, rilasciato da una società di classificazione riconosciuta in conformità dell', risulta che l'unità navale soddisfa, in tutto o in parte, i requisiti tecnici di cui agli allegati II e V.
3. Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti responsabili dell'esecuzione di ispezioni tecniche e lo notifica alla Commissione, compresa qualsiasi modifica all'elenco. La Commissione tiene un elenco aggiornato delle autorità competenti e degli organismi di controllo in un idoneo sito web.
4. Ogni Stato membro si conforma ai requisiti specifici in materia di organismi di controllo e di richieste di ispezioni ai sensi degli allegati II e V.
Storico versioni
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