Art. 20 · Conduzione delle ispezioni tecniche

Art. 20

Conduzione delle ispezioni tecniche

In vigore dal 14 set 2016
Conduzione delle ispezioni tecniche 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti di cui al paragrafo 3 effettuino le ispezioni iniziali, periodiche, speciali e volontarie a cui la presente direttiva fa riferimento. 2.   Tali autorità competenti possono esentare, totalmente o parzialmente, le unità navali dall'ispezione tecnica se da un attestato valido, rilasciato da una società di classificazione riconosciuta in conformità dell', risulta che l'unità navale soddisfa, in tutto o in parte, i requisiti tecnici di cui agli allegati II e V. 3.   Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti responsabili dell'esecuzione di ispezioni tecniche e lo notifica alla Commissione, compresa qualsiasi modifica all'elenco. La Commissione tiene un elenco aggiornato delle autorità competenti e degli organismi di controllo in un idoneo sito web. 4.   Ogni Stato membro si conforma ai requisiti specifici in materia di organismi di controllo e di richieste di ispezioni ai sensi degli allegati II e V.
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