Art. 16 · Riconoscimento di certificati per la navigazione di unità navali di paesi terzi

Art. 16

Riconoscimento di certificati per la navigazione di unità navali di paesi terzi

In vigore dal 14 set 2016
Riconoscimento di certificati per la navigazione di unità navali di paesi terzi Nell'attesa che entrino in vigore accordi di riconoscimento reciproco dei certificati per la navigazione tra l'Unione e paesi terzi, le autorità competenti di uno Stato membro possono riconoscere i certificati per la navigazione di unità navali di paesi terzi ai fini della navigazione all'interno del territorio dello Stato membro in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:1629:oj#art-16