Art. 16
Riconoscimento di certificati per la navigazione di unità navali di paesi terzi
In vigore dal 14 set 2016
Riconoscimento di certificati per la navigazione di unità navali di paesi terzi
Nell'attesa che entrino in vigore accordi di riconoscimento reciproco dei certificati per la navigazione tra l'Unione e paesi terzi, le autorità competenti di uno Stato membro possono riconoscere i certificati per la navigazione di unità navali di paesi terzi ai fini della navigazione all'interno del territorio dello Stato membro in questione.
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