Art. 10
Validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna
In vigore dal 14 set 2016
Validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna
1. Il periodo di validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna rilasciato alle unità navali di nuova fabbricazione è stabilito dall'autorità competente e non supera:
a)
cinque anni per le navi da passeggeri e le unità veloci;
b)
dieci anni per tutti gli altri tipi di unità navale.
Il periodo di validità è annotato sul certificato dell'Unione per la navigazione interna.
2. Per unità navali già in servizio prima che l'ispezione tecnica abbia luogo, il periodo di validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna è stabilito caso per caso dall'autorità competente in base ai risultati dell'ispezione stessa. La sua durata non è in ogni caso superiore ai periodi indicati al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2016:1629:oj#art-10