Art. 21 · Sanzioni

Art. 21

Sanzioni

In vigore dal 6 lug 2016
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e provvedimenti alla Commissione entro il 9 maggio 2018 e provvedono a darle immediata notifica di ogni successiva modifica.
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