Art. 7 · Proporzionalità e abuso del processo

Art. 7

Proporzionalità e abuso del processo

In vigore dal 8 giu 2016
Proporzionalità e abuso del processo 1.   Le misure, le procedure e gli strumenti di tutela di cui alla presente direttiva sono applicati in modo: a) proporzionato; b) tale da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi nel mercato interno; e c) tale da prevedere garanzie contro gli abusi. 2.   Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, a richiesta del convenuto, applicare adeguate misure previste dal diritto nazionale quando una domanda relativa all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di un segreto commerciale è manifestamente infondata e l'attore risulta aver avviato l'azione legale in modo abusivo o in malafede. Le suddette misure possono comprendere, a seconda dei casi, la concessione del risarcimento del danno in favore del convenuto, l'imposizione di sanzioni nei confronti dell'attore o l'ordine di pubblicazione delle informazioni riguardanti una decisione di cui all'. Gli Stati membri possono prevedere che le misure di cui al primo comma siano oggetto di procedimenti giudiziari distinti.
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