Art. 17
Scambio di informazioni e corrispondenti
In vigore dal 8 giu 2016
Scambio di informazioni e corrispondenti
Al fine di promuovere la collaborazione, compreso lo scambio di informazioni, tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione, ogni Stato membro designa uno o più corrispondenti nazionali per le questioni riguardanti l'applicazione delle misure di cui alla presente direttiva. Esso comunica i dati di contatto del corrispondente o dei corrispondenti nazionali agli altri Stati membri e alla Commissione.
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