Art. 16
Sanzioni in caso di mancato adempimento della presente direttiva
In vigore dal 8 giu 2016
Sanzioni in caso di mancato adempimento della presente direttiva
Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano imporre sanzioni a qualsiasi soggetto che non adempia o rifiuti di adempiere le misure adottate in applicazione degli .
Le sanzioni previste comprendono la possibilità di imporre penalità di mora in caso di mancata osservanza di una misura adottata a norma degli .
Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
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