Art. 13 · Condizioni di applicazione, protezione e misure alternative

Art. 13

Condizioni di applicazione, protezione e misure alternative

In vigore dal 8 giu 2016
Condizioni di applicazione, protezione e misure alternative 1.   Gli Stati membri assicurano che, nell'esaminare le domande di accoglimento delle ingiunzioni e delle misure correttive di cui all' e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie siano tenute a prendere in considerazione le circostanze specifiche del caso, inclusi se del caso: a) il valore o le altre caratteristiche specifiche del segreto commerciale; b) le misure adottate per proteggere il segreto commerciale; c) la condotta del convenuto nell'acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale; d) l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale; e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le parti; f) i legittimi interessi di terzi; g) l'interesse pubblico; e h) la tutela dei diritti fondamentali. Laddove le competenti autorità giudiziarie limitano la durata delle misure di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), detta durata deve essere sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale o economico che l'autore della violazione avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, dall'utilizzo o dalla divulgazione illeciti del segreto commerciale. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le misure di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), siano revocate o cessino altrimenti di avere effetto, a richiesta del convenuto, se le informazioni in questione non soddisfano più i criteri di cui all', punto 1), per ragioni non imputabili direttamente o indirettamente al convenuto. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all', la competente autorità giudiziaria possa ordinare il pagamento di un indennizzo alla parte lesa invece che l'applicazione di dette misure, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il soggetto interessato, al momento dell'utilizzo o della divulgazione, non era a conoscenza né, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto da un altro soggetto che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente; b) l'esecuzione delle misure in questione può arrecare un danno sproporzionato al soggetto interessato; e c) l'indennizzo alla parte lesa appare ragionevolmente soddisfacente. Qualora in alternativa alla misura di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), sia disposto l'indennizzo, quest'ultimo non supera l'importo dei diritti dovuti se il soggetto interessato avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo del segreto commerciale avrebbe potuto essere vietato.
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