Art. 12 · Ingiunzioni e misure correttive

Art. 12

Ingiunzioni e misure correttive

In vigore dal 8 giu 2016
Ingiunzioni e misure correttive 1.   Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria adottata nel merito che accerti l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, ordinare una o più delle seguenti misure nei confronti dell'autore della violazione: a) la cessazione o, se del caso, il divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale; b) il divieto di produzione, offerta, commercializzazione o utilizzazione di merci costituenti violazione oppure di importazione, esportazione o immagazzinamento di merci costituenti violazione per perseguire tali fini; c) l'adozione delle opportune misure correttive per quanto riguarda le merci costituenti violazione; d) la distruzione della totalità o di una parte dei documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici che contengono o incorporano un segreto commerciale, oppure, se del caso, la consegna all'attore di una parte o della totalità di tali documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici. 2.   Le misure correttive di cui al paragrafo 1, lettera c), comprendono: a) il richiamo dal mercato delle merci costituenti violazione; b) l'eliminazione dalle merci costituenti violazione delle qualità che le rendono tali; c) la distruzione delle merci costituenti violazione o, se del caso, il loro ritiro dal mercato, a condizione che il ritiro non pregiudichi la tutela del segreto commerciale in questione. 3.   Gli Stati membri possono prevedere che, all'atto di ordinare il ritiro dal mercato delle merci costituenti violazione, le autorità giudiziarie competenti possano disporre, su richiesta del detentore del segreto commerciale, che le merci siano consegnate al detentore del segreto commerciale o ad associazioni a scopo benefico. 4.   Le autorità giudiziarie competenti ordinano che le misure di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo laddove sussistano motivi particolari per non farlo. Tali misure non pregiudicano l'eventuale risarcimento del danno in favore del detentore del segreto commerciale in conseguenza dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale.
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