Art. 1 · Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese

Art. 1

Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese

In vigore dal 25 mag 2016
La direttiva 2011/16/UE è così modificata: 1) all', il punto 9 è sostituito dal seguente: «9.   “scambio automatico”: a) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli 8 bis e 8 bis bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro; b) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate su residenti in altri Stati membri al pertinente Stato membro di residenza, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; c) ai fini di tutte le disposizioni della presente direttiva diverse dall'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, e dagli articoli 8 bis e 8 bis bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate di cui alle lettere a) e b) del presente punto. Nel contesto dell'articolo 8, paragrafi 3 bis e 7 bis, dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I. Nel contesto dell'articolo 8 bis bis e dell'allegato III, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato III.».; 2) nella sezione II del capo II è inserito il seguente articolo: «Articolo 8 bis bis Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese 1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre alla Controllante capogruppo di un gruppo di Imprese Multinazionale che è residente ai fini fiscali nel suo territorio, o a qualsiasi altra Entità tenuta alla rendicontazione, in conformità della sezione II dell'allegato III, di presentare una rendicontazione paese per paese relativamente al Periodo d'imposta di Rendicontazione entro 12 mesi dall'ultimo giorno del Periodo d'imposta di Rendicontazione del gruppo di Imprese Multinazionali conformemente alla sezione II dell'allegato III. 2.   L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 4, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali dell'Entità tenuta alla rendicontazione sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione. 3.   La rendicontazione paese per paese contiene le seguenti informazioni sul gruppo di Imprese Multinazionali: a) informazioni aggregate riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e le imposte sul reddito maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di addetti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti per quanto riguarda ogni giurisdizione in cui opera il gruppo di Imprese Multinazionali; b) l'identificazione di ogni Entità costitutiva del gruppo di Imprese Multinazionali, che indichi la giurisdizione di residenza fiscale di tale Entità costitutiva e, se diversa da detta giurisdizione di residenza fiscale, la giurisdizione secondo il cui ordinamento è organizzata tale Entità costitutiva, e la natura della principale o delle principali attività commerciali di tale Entità costitutiva. 4.   La comunicazione avviene entro 15 mesi dall'ultimo giorno del Periodo d'imposta del gruppo di Imprese Multinazionali cui si riferisce la rendicontazione paese per paese. La prima rendicontazione paese per paese comunicata riguarda il Periodo d'imposta del gruppo di Imprese Multinazionali che ha inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva e si verifica entro 18 mesi dall'ultimo giorno di tale Periodo d'imposta.»; 3) all'articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo: «6.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, le informazioni comunicate tra Stati membri a norma dell'articolo 8 bis bis sono usate al fine di valutare i rischi elevati legati ai prezzi di trasferimento e altri rischi connessi di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili, compresa la valutazione del rischio di inosservanza da parte dei membri del gruppo di Imprese Multinazionali delle norme applicabili in materia di prezzi di trasferimento, e se opportuno a fini di analisi economiche e statistiche. Le rettifiche dei prezzi di trasferimento da parte delle autorità fiscali degli Stati membri riceventi non si basano sulle informazioni scambiate a norma dell'articolo 8 bis bis. In deroga a quanto sopra non è vietato usare le informazioni comunicate tra gli Stati membri a norma dell'articolo 8 bis bis come base di ulteriori indagini relativamente agli accordi sui prezzi di trasferimento del gruppo di Imprese Multinazionali o ad altre questioni fiscali durante una verifica fiscale, a seguito delle quali potrà essere opportunamente rettificata la base imponibile di un'Entità costitutiva.»; 4) all'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo: «6.   Lo scambio automatico di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese di cui all'articolo 8 bis bis si effettua utilizzando il modello tipo contenuto nell'allegato III, sezione III, tabelle 1, 2 e 3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il regime linguistico per tale scambio entro il 31 dicembre 2016. Esso non osta a che gli Stati membri comunichino le informazioni di cui all'articolo 8 bis bis in una qualsiasi delle lingue ufficiali e di lavoro dell'Unione. Tuttavia tale regime linguistico può prevedere che gli elementi chiave di tali informazioni siano trasmessi anche in un'altra lingua ufficiale dell'Unione. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.»; 5) all'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo: «6.   Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 8 bis bis, paragrafo 2, sono fornite con mezzi elettronici utilizzando la rete CCN. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie per il potenziamento della rete CCN. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.»; 6) all'articolo 23 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis e 8 bis bis e i risultati pratici ottenuti. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.»; 7) è inserito il seguente articolo: «Articolo 25 bis Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva relativamente all'articolo 8 bis bis e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.»; 8) l'articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal Comitato per la cooperazione amministrativa in materia fiscale. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. (*1)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" 9) è aggiunto l'allegato III, il cui testo figura nell'allegato alla presente direttiva.
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