Art. 9 · Approvazione di metodi di riduzione delle emissioni a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro

Art. 9

Approvazione di metodi di riduzione delle emissioni a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro

In vigore dal 11 mag 2016
Approvazione di metodi di riduzione delle emissioni a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro 1.   I metodi di riduzione delle emissioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE sono approvati in conformità di detta direttiva. 2.   I metodi di riduzione delle emissioni che non rientrano nel paragrafo 1 del presente articolo sono approvati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002, tenendo conto: a) delle linee guida elaborate dall'IMO; b) dei risultati delle sperimentazioni effettuate ai sensi dell'; c) degli effetti sull'ambiente, con particolare riguardo alle riduzioni delle emissioni realizzabili, e agli impatti sugli ecosistemi in baie, porti ed estuari; nonché d) della realizzabilità del monitoraggio e della verifica.
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