Art. 9
Approvazione di metodi di riduzione delle emissioni a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro
In vigore dal 11 mag 2016
Approvazione di metodi di riduzione delle emissioni a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro
1. I metodi di riduzione delle emissioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE sono approvati in conformità di detta direttiva.
2. I metodi di riduzione delle emissioni che non rientrano nel paragrafo 1 del presente articolo sono approvati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002, tenendo conto:
a)
delle linee guida elaborate dall'IMO;
b)
dei risultati delle sperimentazioni effettuate ai sensi dell';
c)
degli effetti sull'ambiente, con particolare riguardo alle riduzioni delle emissioni realizzabili, e agli impatti sugli ecosistemi in baie, porti ed estuari; nonché
d)
della realizzabilità del monitoraggio e della verifica.
Storico versioni
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