Art. 5
Tenore massimo di zolfo del combustibile per uso marittimo
In vigore dal 11 mag 2016
Tenore massimo di zolfo del combustibile per uso marittimo
Gli Stati membri provvedono affinché non siano utilizzati nel loro territorio combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore al 3,50 % in massa, ad eccezione dei combustibili destinati all'approvvigionamento delle navi che utilizzano i metodi di riduzione delle emissioni di cui all' con sistemi a circuito chiuso.
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