Art. 13 · Campionamento e analisi

Art. 13

Campionamento e analisi

In vigore dal 11 mag 2016
Campionamento e analisi 1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare mediante campionamento che il tenore di zolfo dei combustibili usati sia conforme agli articoli da 3 a 7. Il campionamento ha inizio alla data di entrata in vigore del valore limite relativo al tenore massimo di zolfo del combustibile in questione. Esso è effettuato periodicamente con frequenza e quantità sufficienti in modo da assicurare la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato e, nel caso del combustibile per uso marittimo, rispetto al combustibile utilizzato dalle navi mentre si trovano nelle zone marittime e nei porti in questione. I campioni sono analizzati senza indebito ritardo. 2.   Sono utilizzate le seguenti modalità di campionamento, analisi e ispezione del combustibile per uso marittimo: a) ispezione dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile; e b) ove appropriato, le seguenti modalità di campionamento e analisi: i) campionamento del combustibile marittimo destinato alla combustione a bordo al momento della consegna alle navi, secondo le linee guida per il campionamento di olio combustibile ai fini dell'accertamento della conformità all'allegato VI riveduto della convenzione MARPOL, adottate il 17 luglio 2009 mediante la risoluzione 182(59) del comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) dell'IMO, e analisi del suo tenore di zolfo; o ii) campionamento e analisi del tenore di zolfo del combustibile per uso marittimo destinato alla combustione a bordo contenuto nei serbatoi, ove fattibile sotto il profilo tecnico ed economico, e nei campioni sigillati a bordo delle navi. 3.   Il metodo di riferimento adottato per determinare il tenore di zolfo è il metodo ISO 8754 (2003) o EN ISO 14596:2007. Al fine di stabilire se il combustibile per uso marittimo consegnato e utilizzato a bordo delle navi sia conforme ai valori limite di zolfo previsti dagli articoli da 4 a 7, si ricorre alla procedura di verifica del combustibile stabilita nell'appendice VI dell'allegato VI della convenzione MARPOL. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per quanto riguarda: a) la frequenza dei campionamenti; b) i metodi di campionamento; c) la definizione del campione rappresentativo del combustibile esaminato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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