Art. 11
Misure finanziarie
In vigore dal 11 mag 2016
Misure finanziarie
Gli Stati membri possono adottare misure finanziarie a favore degli operatori interessati dalla presente direttiva, qualora tali misure finanziarie siano conformi alle norme in materia di aiuti di Stato vigenti e da adottarsi in tale settore.
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