Art. 1 · Finalità e ambito di applicazione

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

In vigore dal 11 mag 2016
Finalità e ambito di applicazione 1.   Scopo della presente direttiva è ridurre le emissioni di anidride solforosa derivanti dalla combustione di alcuni tipi di combustibili liquidi, diminuendo così gli effetti nocivi di tali emissioni per le persone e l'ambiente. 2.   La riduzione delle emissioni di anidride solforosa dovute alla combustione di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio è ottenuta imponendo limiti al tenore di zolfo di questi combustibili come condizione per il loro utilizzo nel territorio, nelle acque territoriali e nelle zone economiche esclusive o zone di controllo dell'inquinamento degli Stati membri. Tuttavia, i limiti al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi derivati dal petrolio stabiliti dalla presente direttiva non si applicano: a) ai combustibili destinati a fini di ricerca e sperimentazione; b) ai combustibili destinati alla trasformazione prima della combustione finale; c) ai combustibili destinati alla trasformazione nell'industria della raffinazione; d) ai combustibili utilizzati e immessi sul mercato nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione, a condizione che gli Stati membri interessati assicurino che in tali regioni: i) le norme di qualità dell'aria siano rispettate; ii) gli oli combustibili pesanti non siano utilizzati se il loro tenore di zolfo supera il 3 % in massa; e) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare. Tuttavia, ciascuno Stato membro si sforza di assicurare che tali navi operino in modo compatibile, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticabile, con la presente direttiva, adottando appropriate misure che non ostacolino le operazioni o le capacità operative delle navi; f) a qualsiasi impiego di combustibili a bordo di una nave necessario per garantire specificamente la sicurezza di una nave o per salvare vite in mare; g) a qualsiasi impiego di combustibili a bordo di una nave reso necessario dal danneggiamento della medesima o delle sue attrezzature, a condizione che siano state prese tutte le precauzioni ragionevoli, dopo il verificarsi del danno, per impedire o ridurre al minimo le emissioni in eccesso e che siano quanto prima adottate misure per ovviare al danno. Ciò non si applica se il proprietario o comandante ha agito con l'intento di causare danni o sconsideratamente; h) fatto salvo l', ai combustibili utilizzati a bordo di navi che impiegano metodi di riduzione delle emissioni conformemente agli .
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