Art. 9
Approvazione degli istituti di ricerca
In vigore dal 11 mag 2016
Approvazione degli istituti di ricerca
1. Gli Stati membri possono decidere di stabilire una procedura di approvazione per gli istituti di ricerca pubblici e/o privati che desiderano accogliere un ricercatore secondo la procedura di ammissione stabilita dalla presente direttiva.
2. L'approvazione degli istituti di ricerca è conforme alle procedure previste dal diritto o dalla prassi amministrativa degli Stati membri interessati. Le domande di approvazione sono presentate dagli istituti di ricerca secondo tali procedure e in base ai loro compiti statutari o, nel caso, al loro oggetto sociale e previa prova che essi conducono attività di ricerca.
L'approvazione è rilasciata a un istituto di ricerca per un periodo minimo di cinque anni. In casi eccezionali, gli Stati membri possono rilasciare l'approvazione per un periodo più breve.
3. Uno Stato membro può, tra l'altro, rifiutarsi di rinnovare o decidere di revocare l'approvazione qualora:
a)
l'istituto di ricerca non ottempera più al paragrafo 2 del presente articolo, all', paragrafo 2, o all', paragrafo 7;
b)
l'approvazione sia stata ottenuta con la frode; o
c)
l'istituto di ricerca abbia firmato una convenzione di accoglienza con un cittadino di paese terzo in modo negligente o fraudolento.
Laddove la domanda di rinnovo sia stata rifiutata o l'approvazione sia stata revocata, all'istituto interessato può essere vietato chiedere una seconda approvazione per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di non rinnovo o revoca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2016:801:oj#art-9