Art. 7
Condizioni generali
In vigore dal 11 mag 2016
Condizioni generali
1. Per quanto riguarda l'ingresso di un cittadino di paese terzo ai sensi della presente direttiva, il richiedente deve:
a)
presentare un titolo di viaggio valido come definito a norma del diritto nazionale e, se necessario, una domanda di visto o un visto valido oppure, se del caso, un permesso di soggiorno valido o un visto valido per soggiorno di lunga durata; gli Stati membri possono prescrivere che il periodo di validità del titolo di viaggio sia almeno pari alla durata del soggiorno previsto;
b)
ove il cittadino di paese terzo non abbia raggiunto la maggiore età ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, presentare l'autorizzazione dei genitori o un'autorizzazione equivalente per il soggiorno in questione;
c)
dimostrare che il cittadino di paese terzo è in possesso o, se previsto dal diritto nazionale, ha richiesto una copertura di un'assicurazione sanitaria per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro in questione; la validità dell'assicurazione è pari alla durata del soggiorno previsto;
d)
se richiesto dallo Stato membro, esibire la prova del pagamento delle tasse dovute per il trattamento della domanda ai sensi dell';
e)
esibire le prove richieste dallo Stato membro interessato per dimostrare che il cittadino di paese terzo disporrà, durante il soggiorno programmato, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento senza ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato membro, e al suo ritorno. La valutazione delle risorse sufficienti si basa su un esame specifico del caso e tiene conto delle risorse che derivano, tra l'altro, da una sovvenzione, una borsa di studio o una borsa di ricerca, un contratto di lavoro valido o un'offerta di lavoro vincolante o un impegno finanziario da parte di un'organizzazione che si occupa di un programma di scambio di alunni, di un ente che ospita tirocinanti, di un programma di volontariato, di una famiglia ospitante o di un'organizzazione che funge da intermediaria nel collocamento alla pari.
2. Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di fornire l'indirizzo del cittadino di paese terzo interessato nel loro territorio.
Se il diritto nazionale di uno Stato membro prevede che quando si presenta la domanda si debba indicare un indirizzo, e il cittadino di paese terzo interessato non conosce ancora il suo indirizzo futuro, gli Stati membri accettano un indirizzo temporaneo. In tale caso il cittadino di paese terzo indica il suo indirizzo permanente al più tardi al momento del rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'.
3. Gli Stati membri possono indicare un importo di riferimento che ritengono costituisca «risorse sufficienti» ai sensi del paragrafo 1, lettera e). La valutazione delle risorse sufficienti si basa su un esame specifico del caso.
4. La domanda è inoltrata ed esaminata quando il cittadino di paese terzo interessato soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui il cittadino di paese terzo chiede di essere ammesso, oppure quando il cittadino di paese terzo soggiorna già in tale Stato membro in quanto titolare di un permesso di soggiorno valido o di un visto per soggiorno di lunga durata.
In via di deroga, gli Stati membri possono accettare, conformemente al proprio diritto nazionale, una domanda presentata ancorché il cittadino del paese terzo interessato non possieda un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata validi, ma sia legalmente presente sul loro territorio.
5. Gli Stati membri stabiliscono se le domande devono essere presentate dal cittadino di paese terzo, dall'entità ospitante o da uno di questi.
6. Non sono ammessi i cittadini di paesi terzi che si considera presentino una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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