Art. 34
Garanzie procedurali e trasparenza
In vigore dal 11 mag 2016
Garanzie procedurali e trasparenza
1. Le autorità competenti dello Stato membro interessato adottano una decisione sulla domanda di autorizzazione o di rinnovo della stessa e notificano tale decisione per iscritto al richiedente, in conformità delle procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale, quanto prima e comunque entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nel caso in cui la procedura di ammissione riguardi un ente ospitante approvato di cui agli , la decisione sulla domanda completa è adottata quanto prima e comunque entro 60 giorni.
3. Laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda siano incomplete, le autorità competenti comunicano al richiedente, entro un termine ragionevole, quali informazioni aggiuntive siano richieste e stabiliscono un termine ragionevole per provvedervi. Il periodo di cui ai paragrafi 1 o 2 è sospeso fino a quando le autorità competenti non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive richieste. Se le informazioni o i documenti aggiuntivi non sono forniti entro il termine stabilito, la domanda può essere respinta.
4. I motivi di una decisione che dichiari inammissibile o respinga una domanda o che rifiuti il rinnovo sono forniti per iscritto al richiedente. I motivi di una decisione di revoca di un'autorizzazione sono forniti per iscritto al cittadino di paese terzo. I motivi di una decisione di revoca di un'autorizzazione possono essere forniti per iscritto anche all'ente ospitante.
5. Qualsiasi decisione che dichiari inammissibile o respinga una domanda, che rifiuti il rinnovo o revochi un'autorizzazione è impugnabile nello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale. Nella notifica scritta sono indicati il giudice o l'autorità amministrativa dinanzi ai quali può essere presentato ricorso, nonché i termini entro cui presentarlo.
Storico versioni
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