Art. 29
Mobilità di lunga durata dei ricercatori
In vigore dal 11 mag 2016
Mobilità di lunga durata dei ricercatori
1. In relazione ai ricercatori titolari di un'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro e che intendono soggiornare al fine di svolgere una parte della loro ricerca in qualsiasi istituto di ricerca in uno o in diversi secondi Stati membri per un periodo superiore a 180 giorni per Stato membro, il secondo Stato membro:
a)
applica l' e autorizza il ricercatore a soggiornare nel suo territorio in virtù dell'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro e durante il periodo di validità della stessa; oppure
b)
applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 7.
Il secondo Stato membro può stabilire la durata massima della mobilità di lunga durata di un ricercatore, per un periodo non inferiore a 360 giorni.
2. Quando è presentata una domanda di mobilità di lunga durata:
a)
il secondo Stato membro può richiedere al ricercatore, all'istituto di ricerca del primo Stato membro o all'istituto di ricerca del secondo Stato membro di trasmettere i seguenti documenti:
i)
un titolo di viaggio valido a norma dell', paragrafo 1, lettera a), nonché un'autorizzazione valida rilasciata dal primo Stato membro;
ii)
a norma dell', paragrafo 1, lettera c), la prova che il ricercatore dispone di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;
iii)
la prova che, durante il soggiorno, il ricercatore disporrà di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento senza ricorrere al sistema di previdenza sociale dello Stato membro, a norma dell', paragrafo 1, lettera e), come pure alle sue spese di viaggio verso il primo Stato membro nei casi di cui all', paragrafo 4, lettera b);
iv)
la convenzione di accoglienza nel primo Stato membro di cui all' oppure, se così richiesto dal secondo Stato membro, una convenzione di accoglienza stipulata con l'istituto di ricerca del secondo Stato membro;
v)
qualora non sia specificata in nessuno dei documenti presentati dal richiedente, la durata prevista e le date della mobilità.
Il secondo Stati membro può chiedere al richiedente di fornire l'indirizzo del ricercatore interessato nel suo territorio. Se il diritto nazionale del secondo Stato membro prevede che quando si presenta la domanda si debba indicare un indirizzo e il ricercatore interessato non conosce ancora il suo indirizzo futuro, detto Stato membro accetta un indirizzo temporaneo. In tale caso il ricercatore indica il suo indirizzo permanente al più tardi al momento del rilascio dell'autorizzazione di mobilità di lunga durata.
Il secondo Stato membro può imporre al richiedente di presentare i documenti in una lingua ufficiale di tale Stato membro o in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione stabilita da tale Stato membro;
b)
il secondo Stato membro adotta una decisione in merito alla domanda di mobilità di lunga durata e notifica la decisione per iscritto al richiedente non appena possibile, ma non oltre 90 giorni dalla data in cui la domanda completa è stata presentata alle autorità competenti del secondo Stato membro;
c)
il ricercatore non è tenuto a lasciare i territori degli Stati membri al fine di presentare la domanda e non è soggetto all'obbligo di visto;
d)
al ricercatore è consentito svolgere parte della sua ricerca nell'istituto di ricerca del secondo Stato membro finché le autorità competenti non abbiano deciso in merito alla domanda di mobilità di lunga durata, a condizione che:
i)
né il periodo di cui all', paragrafo 1, né il periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro siano scaduti; e
ii)
se così richiesto dal secondo Stato membro, la domanda completa sia stata presentata al secondo Stato membro almeno 30 giorni prima dell'inizio della mobilità di lunga durata del ricercatore;
e)
una domanda di mobilità di lunga durata non può essere presentata contemporaneamente a una notifica di mobilità di breve durata. Ove si ravvisi la necessità della mobilità di lunga durata dopo l'inizio della mobilità di breve durata del ricercatore, il secondo Stato membro può chiedere che la domanda di mobilità di lunga durata sia presentata almeno 30 giorni prima del termine della mobilità di breve durata.
3. Il secondo Stato membro può rifiutare una domanda di mobilità di lunga durata qualora:
a)
non siano rispettate le condizioni previste nel paragrafo 2, lettera a);
b)
si applichi uno dei motivi di rifiuto di cui all', ad eccezione del paragrafo 1, lettera a) di tale articolo;
c)
l'autorizzazione del ricercatore nel primo Stato membro scada durante la procedura; o
d)
laddove applicabile, sia stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui al secondo comma del paragrafo 1.
4. I ricercatori considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica non sono autorizzati a entrare o soggiornare nel territorio del secondo Stato membro.
5. Se il secondo Stato membro adotta una decisione positiva in merito alla domanda di mobilità di lunga durata di cui al paragrafo 2 del presente articolo, al ricercatore è rilasciata un'autorizzazione conformemente all', paragrafo 4. Quando viene rilasciata un'autorizzazione di mobilità di lunga durata, il secondo Stato membro ne informa le autorità competenti del primo Stato membro.
6. Il secondo Stato membro può revocare l'autorizzazione di mobilità di lunga durata qualora:
a)
non siano più rispettate le condizioni previste nel paragrafo 2, lettera a), o nel paragrafo 4 del presente articolo; o
b)
si applichi uno dei motivi di revoca di un'autorizzazione di cui all', ad eccezione del paragrafo 1, lettera a), del paragrafo 2, lettera f), e dei paragrafi 3, 5 e 6 di tale articolo.
7. Quando uno Stato membro adotta una decisione in merito alla mobilità di lunga durata, si applica di conseguenza l', paragrafi da 2 a 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2016:801:oj#art-29