Art. 25 · Soggiorno per motivi di ricerca di lavoro o imprenditorialità di ricercatori e studenti

Art. 25

Soggiorno per motivi di ricerca di lavoro o imprenditorialità di ricercatori e studenti

In vigore dal 11 mag 2016
Soggiorno per motivi di ricerca di lavoro o imprenditorialità di ricercatori e studenti 1.   Dopo avere ultimato la ricerca o gli studi, i ricercatori e gli studenti hanno la possibilità di soggiornare sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato un'autorizzazione a norma dell', sulla base del permesso di soggiorno di cui al paragrafo 3 del presente articolo, per un periodo di almeno nove mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa. 2.   Gli Stati membri possono decidere di stabilire un livello minimo relativo al titolo che gli studenti devono aver ottenuto per poter beneficiare dell'applicazione del presente articolo. Tale livello non è superiore al livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche (23). 3.   Ai fini del soggiorno di cui al paragrafo 1, gli Stati membri, su richiesta del ricercatore o dello studente, rilasciano un permesso di soggiorno a tale cittadino di paese terzo conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002 se continuano a ricorrere i requisiti di cui all', paragrafo 1, lettera a), e lettere c), d) ed e), all', paragrafo 6 e, qualora applicabile, all', paragrafo 2, della presente direttiva. Gli Stati membri richiedono, per i ricercatori, una conferma del completamento dell'attività di ricerca da parte dell'istituto di ricerca oppure, per gli studenti, una prova del conseguimento di un diploma di istruzione superiore, di un certificato o di un altro titolo. Se del caso e qualora le condizioni di cui all' siano ancora soddisfatte, il permesso di soggiorno previsto da tale articolo è rinnovato di conseguenza. 4.   Gli Stati membri possono respingere una domanda ai sensi del presente articolo se: a) le condizioni di cui ai paragrafi 3 e, se del caso, 2 e 5 non sono rispettate; b) i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi. 5.   Gli Stati membri possono richiedere che la domanda ai sensi del presente articolo del ricercatore o dello studente e, se del caso, dei familiari del ricercatore sia presentata almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi degli o 26. 6.   Qualora la prova del conseguimento di un diploma di istruzione superiore, di un certificato o di un altro titolo o la conferma da parte dell'istituto di ricerca del completamento dell'attività di ricerca non siano disponibili prima della scadenza dell'autorizzazione rilasciata a norma dell' e siano soddisfatte tutte le altre condizioni, gli Stati membri consentono al cittadino di paese terzo di soggiornare sul loro territorio al fine di presentare tali prove entro un periodo di tempo ragionevole conformemente al loro diritto nazionale. 7.   Dopo un periodo minimo di tre mesi dal rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente articolo da parte dello Stato membro interessato, quest'ultimo può chiedere ai cittadini di paesi terzi di dimostrare di avere una reale opportunità di essere assunto o di avviare un'impresa. Gli Stati membri possono richiedere che l'occupazione che il cittadino di paese terzo sta cercando o l'impresa che sta avviando corrispondano al livello dell'attività di ricerca o degli studi completati. 8.   Se le condizioni stabilite ai paragrafi 3 o 7 non sono più rispettate, gli Stati membri possono revocare il permesso di soggiorno del cittadino di paese terzo e, se del caso, dei suoi familiari conformemente al loro diritto nazionale. 9.   I secondi Stati membri possono applicare il presente articolo ai ricercatori e, se del caso, ai loro familiari o agli studenti che soggiornano o hanno soggiornato nel secondo Stato membro interessato conformemente agli o 31.
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