Art. 24 · Attività economiche degli studenti

Art. 24

Attività economiche degli studenti

In vigore dal 11 mag 2016
Attività economiche degli studenti 1.   Al di fuori delle ore dedicate al programma di studi, fatte salve le norme e le condizioni applicabili all'attività prescelta nello Stato membro interessato, gli studenti hanno il diritto di esercitare un'attività economica in quanto lavoratori subordinati e possono avere il diritto di esercitare un'attività economica autonoma, fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 3. 2.   Se necessario, gli Stati membri accordano agli studenti e/o ai datori di lavoro un'autorizzazione preliminare in conformità del diritto nazionale. 3.   Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso esercitare una siffatta attività, con un limite minimo di 15 ore per settimana, o l'equivalente in giorni o mesi per anno. Può essere presa in considerazione la situazione del mercato del lavoro nello Stato membro interessato.
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