Art. 23 · Insegnamento impartito da ricercatori

Art. 23

Insegnamento impartito da ricercatori

In vigore dal 11 mag 2016
Insegnamento impartito da ricercatori I ricercatori possono, oltre alle attività di ricerca, insegnare a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri possono fissare un numero massimo di ore o giorni di insegnamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:801:oj#art-23