Art. 22 · Parità di trattamento

Art. 22

Parità di trattamento

In vigore dal 11 mag 2016
Parità di trattamento 1.   I ricercatori hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro interessato come previsto dall', paragrafi 1 e 4, della direttiva 2011/98/UE. 2.   Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento per quanto riguarda i ricercatori: a) ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/98/UE, escludendo le borse di studio e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti; b) ai sensi dell', paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, non concedendo sussidi familiari ai ricercatori che sono stati autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato membro interessato per un periodo non superiore a sei mesi; c) ai sensi dell', paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2011/98/UE, limitando l'applicazione ai casi in cui i familiari del ricercatore per i quali si chiedono le agevolazioni abbiano il domicilio o la residenza abituale nel territorio dello Stato membro interessato; d) ai sensi dell', paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2011/98/UE, limitando l'accesso per quanto riguarda l'assistenza abitativa. 3.   I tirocinanti, i volontari e le persone collocate alla pari, quando si ritiene che abbiano un rapporto di lavoro nello Stato membro interessato, nonché gli studenti, hanno diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro interessato conformemente all', paragrafi 1 e 4, della direttiva 2011/98/UE, fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4.   I tirocinanti, i volontari e le persone collocate alla pari, quando non si ritiene che abbiano un rapporto di lavoro nello Stato membro interessato, nonché gli alunni, hanno diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e la loro fornitura, conformemente al diritto nazionale, nonché, se del caso, per quanto riguarda il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali in materia. Gli Stati membri possono decidere di non concedere loro la parità di trattamento relativamente alle procedure per ottenere un alloggio e/o ai servizi forniti dagli uffici pubblici per l'impiego a norma del diritto nazionale.
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