Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 11 mag 2016
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per motivi di ricerca, studio, tirocinio o volontariato nell'ambito del servizio volontario europeo. Gli Stati membri possono altresì decidere di applicare le disposizioni della presente direttiva ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi ai fini di un programma di scambio di alunni o di un progetto educativo, di volontariato diverso dal servizio volontario europeo o di collocamento alla pari. 2.   La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi: a) che chiedano protezione internazionale o che siano beneficiari di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), o che siano beneficiari di protezione temporanea in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (18); b) la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di diritto o di fatto; c) che siano familiari di cittadini dell'Unione i quali abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione; d) che siano titolari dello status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro, a norma della direttiva 2003/109/CE del Consiglio (19); e) che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e paesi terzi o tra l'Unione e paesi terzi; f) che entrino nell'Unione in qualità di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario in virtù della direttiva 2014/66/UE; g) che siano ammessi quali lavoratori altamente qualificati ai sensi della direttiva 2009/50/CE del Consiglio (20).
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