Art. 19
Informazioni aggiuntive
In vigore dal 11 mag 2016
Informazioni aggiuntive
1. Gli Stati membri possono fornire informazioni aggiuntive in formato cartaceo, oppure memorizzare tali dati in formato elettronico, come previsto all' del regolamento (CE) n. 1030/2002 e al punto 16, lettera a), del suo allegato. Tali informazioni possono riferirsi al soggiorno e, nei casi disciplinati dall' della presente direttiva, alle attività economiche dello studente e includono in particolare l'elenco completo degli Stati membri in cui il ricercatore o lo studente intende recarsi nel quadro della mobilità o le informazioni pertinenti su uno specifico programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o un accordo tra due o più istituti di istruzione superiore.
2. Gli Stati membri possono anche stabilire che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano riportate sul visto per soggiorno di lunga durata, in conformità del punto 12 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (22).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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