Art. 17 · Autorizzazioni

Art. 17

Autorizzazioni

In vigore dal 11 mag 2016
Autorizzazioni 1.   Qualora l'autorizzazione sia rilasciata sotto forma di permesso di soggiorno, gli Stati membri usano il modello previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e inseriscono nel permesso di soggiorno in questione la dicitura «ricercatore», «studente», «alunno», «tirocinante», «volontario» o «persona collocata alla pari». 2.   Qualora l'autorizzazione sia rilasciata sotto forma di visto per soggiorno di lunga durata, gli Stati membri indicano nel campo «annotazione» della vignetta visto, la dicitura che essa è rilasciata al «ricercatore», «studente», «alunno», «tirocinante», «volontario» o alla «persona collocata alla pari». 3.   Per i ricercatori e gli studenti cittadini di paesi terzi che entrano nell'Unione in base a uno specifico programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o accordi tra due o più istituti di istruzione superiore riconosciuti, l'autorizzazione fa riferimento al programma o all'accordo in questione. 4.   Qualora l'autorizzazione di mobilità di lunga durata sia rilasciata a un ricercatore sotto forma di permesso di soggiorno, gli Stati membri usano il modello previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e inseriscono nel permesso di soggiorno la dicitura «mobilità-ricercatore». Qualora l'autorizzazione di mobilità di lunga sia rilasciata a un ricercatore sotto forma di visto per soggiorno di lunga durata, gli Stati membri inseriscono la dicitura «mobilità-ricercatore» nel campo «annotazione» della vignetta visto.
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