Art. 10 · Convenzione di accoglienza

Art. 10

Convenzione di accoglienza

In vigore dal 11 mag 2016
Convenzione di accoglienza 1.   L'istituto di ricerca che desidera accogliere un cittadino di paese terzo per motivi di ricerca firma con quest'ultimo una convenzione di accoglienza. Gli Stati membri possono prevedere che i contratti contenenti gli elementi di cui al paragrafo 2 e, se del caso, al paragrafo 3, siano considerati equivalenti a una convenzione di accoglienza ai fini della presente direttiva. 2.   La convenzione di accoglienza contiene: a) il titolo o lo scopo dell'attività di ricerca o del settore di ricerca; b) l'impegno del cittadino di paese terzo a cercare di completare l'attività di ricerca; c) l'impegno dell'istituto di ricerca ad accogliere il cittadino di paese terzo ai fini del completamento dell'attività di ricerca; d) le date d'inizio e di fine o la durata stimata dell'attività di ricerca; e) informazioni sull'intenzione di esercitare la mobilità in uno o in diversi secondi Stati membri se detta mobilità è nota al momento della presentazione della domanda nel primo Stato membro. 3.   Gli Stati membri possono anche esigere che la convenzione di accoglienza contenga: a) informazioni sul rapporto giuridico tra l'istituto di ricerca e il ricercatore; b) informazioni sulle condizioni di lavoro del ricercatore. 4.   Gli istituti di ricerca possono firmare convenzioni di accoglienza soltanto se l'attività di ricerca è stata accettata dalle istanze competenti dell'istituto dopo una verifica dei seguenti elementi: a) l'oggetto e la durata stimata dell'attività di ricerca e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione; b) i titoli del cittadino di paese terzo rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autentica dei titoli di studio. 5.   La convenzione di accoglienza decade automaticamente se il cittadino di paese terzo non è ammesso o quando termina il rapporto giuridico che lo lega all'istituto di accoglienza. 6.   Qualora dovesse verificarsi un evento che renda impossibile l'esecuzione della convenzione di accoglienza, l'istituto di ricerca ne informa tempestivamente l'autorità competente dello Stato membro interessato. 7.   Gli Stati membri possono disporre che, entro due mesi dalla data di scadenza della convenzione di accoglienza in questione, l'istituto di ricerca trasmetta alle autorità competenti designate a tal fine la conferma che l'attività di ricerca è stata effettuata. 8.   Gli Stati membri possono stabilire nel rispettivo diritto nazionale le conseguenze della revoca dell'approvazione, o del rifiuto di rinnovarla, per le convenzioni di accoglienza in vigore, concluse conformemente al presente articolo, e le conseguenze per le autorizzazioni dei ricercatori interessati.
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