Art. 9
Registrazione audiovisiva dell'interrogatorio
In vigore dal 11 mag 2016
Registrazione audiovisiva dell'interrogatorio
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'interrogatorio del minore condotto dalla polizia o da altre autorità di contrasto durante il procedimento penale siano oggetto di registrazione audiovisiva quando ciò risulti proporzionato nelle circostanze del caso, tenendo conto, fra l'altro, del fatto che sia presente o meno un difensore e del fatto che il minore sia privato o meno della libertà personale, purché il suo interesse superiore sia sempre considerato preminente.
2. Quando non è oggetto di registrazione audiovisiva, l'interrogatorio è registrato in altro modo appropriato, ad esempio mediante processo verbale scritto e debitamente verificato.
3. Il presente articolo non pregiudica la possibilità di interrogare il minore ai soli fini della sua identificazione senza procedere alla registrazione audiovisiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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