Art. 5 · Diritto del minore a che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale

Art. 5

Diritto del minore a che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale

In vigore dal 11 mag 2016
Diritto del minore a che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che il minore ha diritto di ricevere ai sensi dell' siano comunicate al più presto al titolare della responsabilità genitoriale. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite a un altro adulto idoneo nominato dal minore e approvato in tale qualità dall'autorità competente, qualora la comunicazione di tali informazioni al titolare della responsabilità genitoriale: a) sia contraria all'interesse superiore del minore; b) non sia possibile perché, nonostante siano stati compiuti ragionevoli sforzi, nessuno dei titolari della responsabilità genitoriale è reperibile o l'identità è ignota; c) potrebbe, sulla base di circostanze oggettive e concrete, compromettere in modo sostanziale il procedimento penale. Qualora il minore non abbia nominato un altro adulto idoneo, o l'adulto nominato dal minore non sia approvato dall'autorità competente, quest'ultima, tenendo conto dell'interesse superiore del minore, designa un'altra persona e le comunica le informazioni. Tale persona può anche essere individuata nel rappresentante di un'autorità o di un'altra istituzione responsabile della tutela o del benessere dei minori. 3.   Qualora le circostanze che hanno condotto all'applicazione del paragrafo 2, lettere a), b) o c), cessino di sussistere, qualsiasi informazione fornita al minore ai sensi dell' che risulti ancora rilevante nel corso del procedimento è trasmessa al titolare della responsabilità genitoriale.
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