Art. 4
Diritto all'informazione
In vigore dal 11 mag 2016
Diritto all'informazione
1. Gli Stati membri assicurano che, quando il minore è informato di essere indagato o imputato in un procedimento penale, gli siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti i suoi diritti, ai sensi della direttiva 2012/13/UE, e quelle concernenti gli aspetti generali dello svolgimento del procedimento.
Gli Stati membri provvedono altresì affinché il minore sia informato dei diritti sanciti nella presente direttiva. Tali informazioni devono essere fornite:
a)
tempestivamente, quando il minore è informato di essere indagato o imputato, per quanto concerne:
i)
il diritto che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale, di cui all';
ii)
il diritto di essere assistito da un difensore, di cui all';
iii)
il diritto alla protezione della vita privata, di cui all';
iv)
il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante fasi del procedimento diverse dalle udienze, di cui all', paragrafo 4;
v)
il diritto al patrocinio a spese dello Stato, di cui all';
b)
nella prima fase appropriata del procedimento, per quanto concerne:
i)
il diritto a una valutazione individuale, di cui all';
ii)
il diritto a un esame medico, incluso il diritto all'assistenza medica, di cui all';
iii)
il diritto alla limitazione della privazione della libertà personale e al ricorso a misure alternative, compreso il diritto al riesame periodico della detenzione, di cui agli ;
iv)
il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le udienze, di cui all', paragrafo 1;
v)
il diritto di presenziare al processo, di cui all';
vi)
il diritto a mezzi di ricorso effettivi, di cui all';
c)
al momento della privazione della libertà personale, per quanto concerne il diritto a un trattamento specifico durante la privazione della libertà personale, di cui all'.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano trasmesse per iscritto e/o oralmente, in un linguaggio semplice e accessibile, e le informazioni fornite siano verbalizzate secondo la procedura di cui al diritto nazionale.
3. Qualora al minore sia trasmessa la comunicazione dei diritti ai sensi della direttiva 2012/13/UE, gli Stati membri provvedono affinché tale comunicazione contenga il riferimento ai diritti riconosciuti dalla presente direttiva.
Storico versioni
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