Art. 20
Formazione
In vigore dal 11 mag 2016
Formazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché il personale delle autorità di contrasto e delle strutture di detenzione che si occupano di casi riguardanti minori ricevano una formazione specifica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori, sui diritti del minore, sulle tecniche appropriate di interrogatorio, sulla psicologia minorile e sulla comunicazione in un linguaggio adattato al minore.
2. Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario negli Stati membri, e nel dovuto rispetto per il ruolo dei responsabili della formazione di giudici e magistrati inquirenti, gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i giudici e i magistrati inquirenti che si occupano di procedimenti penali riguardanti minori abbiano una competenza specifica in tale settore e/o abbiano effettivamente accesso a una formazione specifica.
3. Nel dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense e per il ruolo dei responsabili della formazione di difensori, gli Stati membri adottano misure appropriate per promuovere l'offerta della formazione specifica di cui al paragrafo 2 destinata ai difensori che si occupano di procedimenti penali riguardanti minori.
4. Attraverso i servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono i minori, gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano agli operatori che offrono servizi di sostegno ai minori e di giustizia riparativa di ricevere un'adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori, e che rispettino le norme professionali a garanzia di servizi forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale.
Storico versioni
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