Art. 16
Diritto del minore di presenziare e di partecipare al proprio processo
In vigore dal 11 mag 2016
Diritto del minore di presenziare e di partecipare al proprio processo
1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presenziare al proprio processo e adottano ogni misura necessaria per rendere effettiva tale partecipazione, anche dandogli la possibilità di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione.
2. Gli Stati membri assicurano che il minore che non ha presenziato al proprio processo abbia diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, ai sensi della e alle condizioni prescritte nella direttiva (UE) 2016/343.
Storico versioni
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