Art. 14
Diritto alla protezione della vita privata
In vigore dal 11 mag 2016
Diritto alla protezione della vita privata
1. Gli Stati membri provvedono affinché, durante il procedimento penale, la vita privata del minore sia tutelata.
2. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché le udienze che coinvolgono minori si svolgano di norma a porte chiuse o consentono ai giudici di decidere di tenere tali udienze a porte chiuse.
3. Gli Stati membri adottano ogni misura appropriata per garantire che non siano rese pubbliche le registrazioni di cui all'.
4. Gli Stati membri, nel rispetto della libertà di espressione e di informazione e della libertà e del pluralismo dei media, incoraggiano questi ultimi ad adottare misure di autoregolamentazione al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nel presente articolo.
Storico versioni
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