Art. 13 · Trattamento tempestivo e diligente delle cause

Art. 13

Trattamento tempestivo e diligente delle cause

In vigore dal 11 mag 2016
Trattamento tempestivo e diligente delle cause 1.   Gli Stati membri adottano ogni misura appropriata per garantire che i procedimenti penali riguardanti minori siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza. 2.   Gli Stati membri adottano ogni misura appropriata per garantire che i minori siano sempre trattati in un modo che ne protegga la dignità e che sia adeguato all'età, al grado di maturità e al livello di comprensione di ciascuno, e che tenga conto di eventuali esigenze specifiche, comprese le difficoltà di comunicazione che i minori potrebbero incontrare.
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