Art. 12
Trattamento specifico in caso di privazione della libertà personale
In vigore dal 11 mag 2016
Trattamento specifico in caso di privazione della libertà personale
1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore detenuto sia tenuto separato dagli adulti, a meno che non si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore.
2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché il minore in stato di fermo o arresto sia tenuto separato dagli adulti, salvo che:
a)
non si ritenga preferibile non farlo nell'interesse superiore del minore; o
b)
in circostanze eccezionali, ciò non sia in concreto possibile, purché il minore sia tenuto insieme agli adulti in maniera compatibile con il suo interesse superiore.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri prevedono la possibilità che un minore detenuto, al compimento dei 18 anni, continui a essere tenuto separato dagli altri detenuti adulti ove ciò risulti giustificato in considerazione della situazione della persona interessata, a condizione che ciò sia compatibile con l'interesse superiore dei minori che sono detenuti con tale persona.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, e tenendo conto del paragrafo 3, il minore può essere detenuto insieme a giovani adulti, a meno che ciò non sia contrario al suo interesse superiore.
5. Nel caso di minori detenuti, gli Stati membri adottano misure opportune per:
a)
garantire e preservare la loro salute e il loro sviluppo fisico e mentale;
b)
garantire il loro diritto all'istruzione e alla formazione, anche nel caso di minori con disabilità fisiche, sensoriali o difficoltà di apprendimento;
c)
garantire l'esercizio effettivo e regolare del loro diritto alla vita familiare;
d)
garantire l'accesso a programmi che favoriscano il loro sviluppo e il loro futuro reinserimento sociale; e
e)
garantire il rispetto della loro libertà di religione o credo.
Le misure adottate a norma del presente paragrafo devono essere proporzionate e adeguate alla durata della detenzione.
Le lettere a) ed e) del primo comma si applicano altresì alle situazioni di privazione della libertà personale diverse dalla detenzione. Le misure adottate devono essere proporzionate e adeguate a dette situazioni di privazione della libertà personale.
Le lettere b), c) e d) del primo comma si applicano unicamente a situazioni di privazione della libertà personale diverse dalla detenzione nella misura in cui ciò sia adeguato e proporzionato, tenuto conto della natura e della durata di dette situazioni.
6. Gli Stati membri si adoperano per garantire che i minori privati della libertà personale possano incontrare quanto prima il titolare della responsabilità genitoriale, ove tale incontro risulti compatibile con le esigenze investigative e operative. Il presente paragrafo non pregiudica la designazione di un altro adulto idoneo a norma degli o 15.
Storico versioni
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