Art. 9 · Conformità o idoneità all'impiego

Art. 9

Conformità o idoneità all'impiego

In vigore dal 11 mag 2016
Conformità o idoneità all'impiego 1.   Gli Stati membri e l'Agenzia ritengono che un componente di interoperabilità soddisfi i requisiti essenziali se è conforme alle condizioni stabilite nella relativa STI o alle specifiche europee elaborate per soddisfare tali condizioni. La dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego attesta che i componenti di interoperabilità sono stati oggetto delle procedure stabilite nella relativa STI per la valutazione della conformità o idoneità all'impiego. 2.   Qualora la STI lo richieda, la dichiarazione «CE» è corredata di: a) un certificato, rilasciato da uno o più organismi notificati, della conformità intrinseca di un componente di interoperabilità, considerato individualmente, alle specifiche tecniche che deve rispettare, oppure di b) un certificato, rilasciato da uno o più organismi notificati, dell'idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità, considerato nel suo ambiente ferroviario, in particolare quando sono coinvolti requisiti funzionali. 3.   La dichiarazione «CE» è datata e firmata dal fabbricante o dal suo mandatario. 4.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello della dichiarazione «CE» di conformità e di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità e l'elenco dei documenti di accompagnamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 5.   I pezzi di ricambio dei sottosistemi già messi in servizio al momento dell'entrata in vigore della corrispondente STI possono essere installati negli stessi senza dover essere sottoposti al paragrafo 1. 6.   Le STI possono prevedere un periodo di transizione per i prodotti ferroviari che esse identificano come componenti di interoperabilità già immessi sul mercato al momento della loro entrata in vigore. Tali componenti devono essere conformi all', paragrafo 1.
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