Art. 54
Regime transitorio per l'utilizzazione dei veicoli
In vigore dal 11 mag 2016
Regime transitorio per l'utilizzazione dei veicoli
1. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, i veicoli che devono essere autorizzati tra il 15 giugno 2016 e il 16 giugno 2019 sono soggetti alle disposizioni del capo V della direttiva 2008/57/CE.
2. Le autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli rilasciate ai sensi del paragrafo 1 e tutte le altre autorizzazioni rilasciate entro il 15 giugno 2016, comprese quelle rilasciate in virtù di accordi internazionali, in particolare il RIC (regolamento internazionale carrozze) e il RIV (regolamento internazionale veicoli), restano valide alle condizioni alle quali sono state rilasciate.
3. Per poter essere utilizzati su una o più reti che non sono ancora contemplate dall'autorizzazione preesistente, i veicoli la cui messa in servizio è autorizzata a norma dei paragrafi 1 e 2 devono ottenere una nuova autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato. L'immissione sul mercato su tali reti supplementari è subordinata al rispetto dell'.
4. Al più tardi a partire dal 16 giugno 2019 l'Agenzia svolge i compiti in materia di autorizzazione ai sensi degli e i compiti di cui all' per quanto concerne le aree d'uso negli Stati membri che non hanno dato comunicazione all'Agenzia e alla Commissione conformemente all', paragrafo 2. In deroga agli , le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno dato comunicazione all'Agenzia e alla Commissione conformemente all', paragrafo 2, possono continuare a rilasciare autorizzazioni ai sensi della direttiva 2008/57/CE fino al 16 giugno 2020.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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