Art. 54 · Regime transitorio per l'utilizzazione dei veicoli

Art. 54

Regime transitorio per l'utilizzazione dei veicoli

In vigore dal 11 mag 2016
Regime transitorio per l'utilizzazione dei veicoli 1.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, i veicoli che devono essere autorizzati tra il 15 giugno 2016 e il 16 giugno 2019 sono soggetti alle disposizioni del capo V della direttiva 2008/57/CE. 2.   Le autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli rilasciate ai sensi del paragrafo 1 e tutte le altre autorizzazioni rilasciate entro il 15 giugno 2016, comprese quelle rilasciate in virtù di accordi internazionali, in particolare il RIC (regolamento internazionale carrozze) e il RIV (regolamento internazionale veicoli), restano valide alle condizioni alle quali sono state rilasciate. 3.   Per poter essere utilizzati su una o più reti che non sono ancora contemplate dall'autorizzazione preesistente, i veicoli la cui messa in servizio è autorizzata a norma dei paragrafi 1 e 2 devono ottenere una nuova autorizzazione all'immissione del veicolo sul mercato. L'immissione sul mercato su tali reti supplementari è subordinata al rispetto dell'. 4.   Al più tardi a partire dal 16 giugno 2019 l'Agenzia svolge i compiti in materia di autorizzazione ai sensi degli e i compiti di cui all' per quanto concerne le aree d'uso negli Stati membri che non hanno dato comunicazione all'Agenzia e alla Commissione conformemente all', paragrafo 2. In deroga agli , le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno dato comunicazione all'Agenzia e alla Commissione conformemente all', paragrafo 2, possono continuare a rilasciare autorizzazioni ai sensi della direttiva 2008/57/CE fino al 16 giugno 2020.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2016:797:oj#art-54