Art. 44 · Coordinamento degli organismi notificati

Art. 44

Coordinamento degli organismi notificati

In vigore dal 11 mag 2016
Coordinamento degli organismi notificati La Commissione provvede a un coordinamento e a una cooperazione appropriati tra gli organismi notificati a norma della presente direttiva attraverso l'istituzione di un gruppo settoriale di organismi notificati. L'Agenzia sostiene le attività degli organismi notificati a norma dell' del regolamento (UE) 2016/796. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi da essi notificati partecipino ai lavori di detto gruppo, direttamente o mediante rappresentanti all'uopo designati.
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