Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 mag 2016
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «sistema ferroviario dell'Unione»: gli elementi elencati all'allegato I;
2) «interoperabilità»: la capacità del sistema ferroviario di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità di treni effettuando le prestazioni specificate;
3) «veicolo»: veicolo ferroviario adibito atto a circolare con le proprie ruote sulle linee ferroviarie, con o senza trazione; un veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali;
4) «rete»: linee, stazioni e terminal e tutti i tipi di attrezzature fisse necessarie per assicurare il funzionamento sicuro e continuo del sistema ferroviario dell'Unione;
5) «sottosistemi»: parti strutturali o funzionali del sistema ferroviario dell'Unione come stabilito nell'allegato II;
6) «sottosistema mobile»: il sottosistema materiale rotabile e il sottosistema controllo-comando e segnalamento a bordo;
7) «componenti di interoperabilità»: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati a essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario, compresi i beni materiali e quelli immateriali;
8) «prodotto»: un prodotto ottenuto tramite un processo di fabbricazione, inclusi i componenti di interoperabilità e i sottosistemi;
9) «requisiti essenziali»: l'insieme delle condizioni descritte nell'allegato III che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario dell'Unione, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce;
10) «specifica europea»: una specifica che rientra in una delle seguenti categorie:
—
una specifica tecnica comune, quale definita nell'allegato VIII della direttiva 2014/25/UE;
—
un'approvazione tecnica europea di cui all' della direttiva 2014/25/UE; o
—
una norma europea quale definita all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
11) «specifica tecnica di interoperabilità» («STI»): una specifica adottata a norma della presente direttiva di cui è oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione;
12) «parametro fondamentale»: ogni condizione regolamentare, tecnica od operativa, critica per l'interoperabilità, e specificata nelle STI pertinenti;
13) «caso specifico»: ogni parte del sistema ferroviario che necessita di disposizioni particolari nelle STI, temporanee o permanenti, a causa di limitazioni geografiche, topografiche, di ambiente urbano o di coerenza rispetto al sistema esistente, in particolare le linee e reti ferroviarie isolate dalla rete dal resto dell'Unione, la sagoma, lo scartamento o l'interasse fra i binari, i veicoli destinati a un uso strettamente locale, regionale o storico e i veicoli in provenienza o a destinazione di paesi terzi;
14) «ristrutturazione»: lavori importanti di modifica di un sottosistema o di una sua parte che comportano una modifica della documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione «CE» di verifica, qualora tale documentazione sia presente, e che migliorano l'insieme delle prestazioni del sottosistema;
15) «rinnovo»: lavori importanti di sostituzione di un sottosistema o di una sua parte che non modificano l'insieme delle prestazioni del sottosistema;
16) «sistema ferroviario esistente»: l'insieme costituito dalle le linee e gli impianti fissi della rete ferroviaria esistente come pure i veicoli di ogni categoria e origine che percorrono dette infrastrutture;
17) «sostituzione nell'ambito di una manutenzione»: sostituzione di componenti con pezzi aventi funzione e prestazioni identiche nell'ambito di una manutenzione preventiva o correttiva;
18) «tram-treno»: un veicolo progettato per un uso combinato sia su infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia che su infrastrutture ferroviarie;
19) «messa in servizio»: insieme delle operazioni mediante le quali un sottosistema è messo in servizio operativo;
20) «ente appaltante»: un ente, pubblico o privato, che ordina la progettazione e/o la costruzione, la ristrutturazione o il rinnovo di un sottosistema;
21) «detentore»: una persona fisica o giuridica che utilizza il veicolo come mezzo di trasporto ed è iscritto in quanto tale nel registro dei veicoli di cui all': può esserne il proprietario o avere il diritto di utilizzarlo;
22) «richiedente»: una persona fisica o giuridica che chiede un'autorizzazione, sia esso un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un' altra persona fisica o giuridica, come un fabbricante, un proprietario o un detentore. Ai fini dell', per «richiedente» si intende un ente appaltante o il fabbricante o i suoi mandatari. Ai fini dell', per «richiedente» si intende una persona fisica o giuridica che richiede la decisione dell'Agenzia per l'approvazione delle soluzioni tecniche prospettate per i progetti di apparecchiature ERTMS di terra;
23) «progetto in fase avanzata di sviluppo»: qualsiasi progetto la cui progettazione/costruzione è giunta a una fase tale che una modifica delle specifiche tecniche potrebbe compromettere la fattibilità del progetto previsto;
24) «norma armonizzata»: una norma europea quale definita all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
25) «autorità nazionale preposta alla sicurezza»: l'autorità preposta alla sicurezza definita all', punto 7), della direttiva (UE) 2016/798;
26) «tipo»: il tipo di veicolo che definisce le caratteristiche essenziali di progettazione del veicolo cui si riferisce il certificato di esame del tipo o del progetto descritto nel pertinente modulo di verifica;
27) «serie»: una serie di veicoli identici di uno stesso tipo di progetto;
28) «soggetto responsabile della manutenzione»: soggetto responsabile della manutenzione quale definito all', punto 20), della direttiva (UE) 2016/798;
29) «trasporto leggero su rotaia»: un sistema di trasporto ferroviario urbano e/o suburbano con una resistenza alla collisione di C-III o C-IV (conformemente alla norma EN 15227:2011) e una resistenza massima del veicolo di 800 kN (sforzo longitudinale di compressione nella zona di accoppiamento); i sistemi di trasporto leggero su rotaia possono disporre di un tracciato proprio o condividerlo con il traffico stradale e in generale non effettuano scambi con veicoli adibiti al trasporto di passeggeri o di merci su lunga distanza;
30) «norme nazionali»: tutte le norme vincolanti adottate in uno Stato membro, indipendentemente dall'organismo che le emana, che contengono requisiti in materia di sicurezza ferroviaria o requisiti tecnici, diversi da quelli stabiliti dalle norme unionali o internazionali, che sono applicabili all'interno di detto Stato membro alle imprese ferroviarie, ai gestori dell'infrastruttura o ai terzi;
31) «stato di funzionamento di progetto»: il normale modo di funzionamento e le condizioni di degrado prevedibili (compresa l'usura) nei limiti e nelle condizioni di utilizzo specificate nei fascicoli tecnici e di manutenzione;
32) «area d'uso di un veicolo»: una o più reti all'interno di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri in cui un veicolo è destinato ad essere utilizzato;
33) «strumenti di conformità accettabili»: pareri non vincolanti emessi dall'Agenzia per definire i metodi atti a stabilire il rispetto dei requisiti essenziali;
34) «strumenti di conformità nazionali accettabili»: pareri non vincolanti emessi dagli Stati membri per definire i metodi atti a stabilire il rispetto delle norme nazionali;
35) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di un componente di interoperabilità, di un sottosistema o di un veicolo in grado di funzionare nel suo stato di funzionamento di progetto;
36) «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto nella forma di componenti di interoperabilità, sottosistemi o veicoli o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio;
37) «mandatario»: persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante o da un ente appaltante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante o ente appaltante in relazione a determinati compiti;
38) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un sottosistema, un processo o un servizio devono soddisfare;
39) «accreditamento»: l'accreditamento quale definito al punto 10 dell' del regolamento (CE) n. 765/2008;
40) «organismo nazionale di accreditamento»: un organismo nazionale di accreditamento quale definito al punto 11 dell' del regolamento (CE) n. 765/2008;
41) «valutazione della conformità»: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sottosistema, a una persona o a un organismo sono state rispettate;
42) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo notificato o designato responsabile delle attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; un organismo di valutazione della conformità è classificato come un «organismo notificato» a seguito della notifica da parte di uno Stato membro; un organismo di valutazione della conformità è classificato come un «organismo designato» a seguito della designazione da parte di uno Stato membro;
43) «persona con disabilità e persona a mobilità ridotta»: tutte le persone che hanno una menomazione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale, permanente o temporanea, che, interagendo con altre barriere, può ostacolare il pieno ed efficace utilizzo dei trasporti da parte di tale persona su base di uguaglianza con gli atri passeggeri, o la cui mobilità nell'utilizzo dei mezzi di trasporto è ridotta a causa dell'età;
44) «gestore dell'infrastruttura»: un gestore di un'infrastruttura, quale definito al punto 2 dell' della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11);
45) «impresa ferroviaria»: impresa ferroviaria quale definita al punto 1 dell' della direttiva 2012/34/UE e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attività consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione. Sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione.
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