Art. 14 · Notifica delle norme nazionali

Art. 14

Notifica delle norme nazionali

In vigore dal 11 mag 2016
Notifica delle norme nazionali 1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Agenzia le norme nazionali esistenti di cui all', paragrafo 2, nei seguenti casi: a) qualora la o le norme nazionali non siano state notificate entro il 15 giugno 2016. In tal caso, esse sono notificate entro il 16 dicembre 2016; b) ogni volta che le norme sono modificate; c) quando una nuova domanda è stata presentata a norma dell' per la non applicazione della STI; d) qualora le norme nazionali diventino superflue dopo la pubblicazione o la revisione della STI in questione. 2.   Gli Stati membri notificano il testo integrale delle norme nazionali di cui al paragrafo 1 attraverso il sistema informatico appropriato a norma dell' del regolamento (UE) 2016/796. 3.   Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali di cui al paragrafo 1, comprese quelle relative alle interfacce tra i veicoli e le reti, siano facilmente accessibili, di dominio pubblico e siano redatte con una terminologia che possa essere compresa da tutte le parti interessate. Gli Stati membri possono essere invitati a fornire informazioni supplementari sulla tale norma nazionale. 4.   Gli Stati membri possono stabilire nuove norme nazionali solo nei seguenti casi: a) qualora una STI non soddisfi appieno i requisiti essenziali; b) quale misura preventiva urgente, specialmente in seguito a un incidente. 5.   Gli Stati membri trasmettono il progetto delle nuove norme nazionali, attraverso il sistema informatico appropriato a norma dell' del regolamento (UE) 2016/796, all'Agenzia e alla Commissione per esame, in tempo utile e in linea con i termini di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796, prima della prevista introduzione nell'ordinamento giuridico nazionale della nuova norma proposta e fornendo una giustificazione per la sua introduzione. Gli Stati membri assicurano che il progetto sia sufficientemente sviluppato per permettere all'Agenzia di svolgere il suo esame a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796. 6.   Quando adottano una nuova norma nazionale gli Stati membri la trasmettono all'Agenzia e alla Commissione attraverso il sistema informatico appropriato a norma dell' del regolamento (UE) 2016/796. 7.   In caso di misure preventive urgenti, gli Stati membri possono adottare e applicare immediatamente una nuova norma. Tale norma è notificata in conformità dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796 ed è sottoposta alla valutazione dell'Agenzia in conformità dell', paragrafi 1, 2 e 5, di tale regolamento. 8.   In caso di notifica di una norma nazionale di cui al paragrafo 1 o nuova, gli Stati membri giustificano la necessità di tale norma al fine di soddisfare un requisito essenziale non già contemplato dalla pertinente STI. 9.   I progetti di norme nazionali e le norme di cui al paragrafo 1 sono esaminate dall'Agenzia secondo le procedure di cui agli del regolamento (UE) 2016/796. 10.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la classificazione delle norme nazionali notificate in diversi gruppi, allo scopo di facilitare il riconoscimento transnazionale in diversi Stati membri e l'immissione sul mercato dei veicoli, inclusa la compatibilità tra attrezzature fisse e mobili. Tali atti di esecuzione si fondano sui progressi ottenuti dall'Agenzia nel settore del riconoscimento transnazionale e sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. L'Agenzia classifica, in base agli atti di esecuzione di cui al primo comma, le norme nazionali che sono notificate a norma del presente articolo. 11.   Gli Stati membri possono decidere di non notificare norme e restrizioni di natura strettamente locale. In tal caso, gli Stati membri fanno cenno a tali norme e restrizioni nei registri dell'infrastruttura di cui all'. 12.   Le norme nazionali notificate a norma del presente articolo non sono soggette alla procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). 13.   Le norme nazionali non notificate a norma del presente articolo non si applicano ai fini della presente direttiva.
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