Art. 10 · Procedura relativa alla dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego

Art. 10

Procedura relativa alla dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego

In vigore dal 11 mag 2016
Procedura relativa alla dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego 1.   Per redigere la dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità, il fabbricante o il suo mandatario applica le disposizioni previste dalle STI che lo riguardano. 2.   Qualora la STI corrispondente lo richieda, la valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità è compiuta dall'organismo notificato presso il quale il fabbricante o il suo mandatario ha presentato domanda. 3.   Ove componenti di interoperabilità siano oggetto di altri atti giuridici dell'Unione concernenti altre materie, la dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego indica che i componenti di interoperabilità rispondono anche ai requisiti di tali altri atti giuridici. 4.   Se né il fabbricante né il suo mandatario hanno ottemperato agli obblighi stabiliti nei paragrafi 1 e 3, tali obblighi sono a carico di qualsiasi persona immetta sul mercato i componenti di interoperabilità. Ai fini della presente direttiva, gli stessi obblighi si applicano a qualsiasi persona che assembla i componenti di interoperabilità o parti di componenti di interoperabilità di diversa origine o che fabbrica i componenti di interoperabilità per uso proprio. 5.   Se uno Stato membro accerta che la dichiarazione «CE» è stata indebitamente rilasciata, provvede affinché il componente di interoperabilità non sia immesso sul mercato. In tal caso il fabbricante o il suo mandatario sono tenuti a rimettere il componente di interoperabilità in conformità alle condizioni fissate da detto Stato membro.
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